Art. 14.
(Comitato consultivo per la ricerca
e la formazione).

      1. Il comitato consultivo per la ricerca e la formazione, di seguito denominato «comitato consultivo», è composto dal presidente dell'Agenzia e da dieci membri, scelti fra persone di elevata professionalità e comprovata esperienza nei settori della ricerca e della formazione riferiti all'attività di cooperazione allo sviluppo, designati con le seguenti modalità:

          a) tre dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

          b) due dal Ministro della salute;

 

Pag. 27

          c) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

          d) uno dal Ministro delle politiche agricole e forestali;

          e) uno dal presidente dell'Accademia nazionale dei lincei;

          f) uno dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

      2. I membri del comitato consultivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro degli affari esteri; essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati solo per un successivo triennio.
      3. La carica di membro del comitato consultivo è incompatibile con quella di dipendente dell'Agenzia.
      4. Il comitato consultivo elegge fra i suoi membri il vicepresidente che coadiuva il presidente nell'espletamento dei compiti deferitigli dal comitato consultivo stesso e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
      5. Il comitato consultivo opera in conformità con quanto stabilito nello statuto di cui all'articolo 29, comma 6. Esso, in particolare:

          a) collabora alla definizione delle linee guida dell'attività di cooperazione allo sviluppo con particolare riferimento agli aspetti della formazione e della ricerca nei settori di competenza dei suoi membri;

          b) esprime pareri in merito alle iniziative e ai programmi bilaterali e multilaterali a rilevante componente di formazione e di ricerca interamente o parzialmente finanziati dall'Agenzia;

          c) esprime pareri in merito alle attività di cui all'articolo 9, commi 13 e 14, e ad ogni altra questione che il presidente ritenga opportuno sottoporre ad esso.

      6. I pareri del comitato consultivo sono assunti a maggioranza semplice.

 

Pag. 28


      7. Il comitato consultivo è convocato dal presidente almeno una volta al mese. Alle riunioni del comitato consultivo possono essere chiamati a partecipare con funzione consultiva il direttore e il personale dell'Agenzia.